STATUTO ASSOCIAZIONE ORME

TITOLO II  -  FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 3
L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.
Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
L’associazione ha durata illimitata ed è apartitica e aconfessionale.

Articolo 4
L’associazione ha le seguenti finalità:
favorire l’aggregazione sociale tra i giovani, promuovere la cultura e la conoscenza, stimolare un processo di coscienza civile e consolidare il sentimento di solidarietà;
aggregare e valorizzare la potenzialità delle persone più anziane, cogliendone l’umanità e la conoscenza;
favorire l’integrazione degli stranieri immigrati, in special modo i più svantaggiati;
volgere uno sguardo fattivo alle fasce più sfortunate della popolazione ed alleviare le sofferenze materiali e spirituali;
promuovere la crescita civile e responsabile dei giovani, come individui e nel contesto sociale;
promuovere la tutela degli animali, in particolare quelli domestici, dal maltrattamento e dall’abbandono.

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Articolo 5
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

TITOLO III – ASSOCIATI  

Articolo 6
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.
La richiesta di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei presenti.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
Il Presidente stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che lo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Articolo 7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare esclusivamente mediante voto diretto, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo (oppure entro il giorno 15 del mese successivo, se mensile), nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

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Articolo 10
L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione.
Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, sono eletti dall’Assemblea.
L’assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell’associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviate almeno 15 giorni prima.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell’associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.